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Passaggio di proprietà imbarcazioni da diporto iscritte in qualsiasi capitaneria di porto italiana

PASSAGGIO DI PROPRIETà DELLE UNITà DA DIPORTO

Natanti
I natanti, compresi i motori installati a bordo, sono beni mobili non registrati. Quindi, in occasione del trasferimento di un natante da un soggetto a un altro, non è richiesto alcun atto che comprovi il fatto avvenuto, poichè si applica la regola che “il possesso vale titolo”, salvo adottare ovviamente le precauzioni di natura commmerciale che si ritengano opportune. Al nuovo possessore devono essere consegnati i documenti relativi al natante. Nel caso di unità con Marcatura CE, all’acquirente deve essere consegnato anche il manuale del proprietario.

Imbarcazioni
Per il passaggio di proprietà delle imbarcazioni, che sono beni mobili registrati, il relativo titolo deve essere autenticato e registrato presso l’Agenzia delle Entrate. Bisogna inoltre rispettare il termine per la presentazione che è di 60 giorni dalla data dell’atto.
Con l’articolo 7 del decreto legge n.223 del 4 luglio è stata semplificata la procedura per il trasferimento di proprietà dei beni mobili registrati e dei rimorchi (automobili, motocicli, aereomobili, imbarcazioni…) consentendo anche agli uffici comunali di autenticare gli atti e le dichiarazioni relativi al trasferimento di proprietà o a eventuali diritti di garanzia (come un’ipoteca sul bene).
Il provvedimento, conosciuto come il Decreto Bersani stabilisce, quindi, che per la cessione del bene mobile registrato non c’è più bisogno di un rogito: per richiedere l’autenticazione basterà recarsi in Comune con un documento di identità e l’atto di vendita. Le parti coinvolte nella compravendita possono decidere se rivolgersi quindi a un notaio o se svolgere le pratiche presso il Comune, riducendo così le spese per il passaggio di proprietà che in questo caso sarebbero unicamente quelle per i diritti di segreteria.
E’ importante ricordare che il Comune può autenticare i documenti relativi al passaggio di proprietà: certificare l’identità di chi vende e la documentazione presentata; ma non può invece attestare l’effettiva proprietà del bene, né provvedere alla registrazione dell’avvenuto passaggio di proprietà. Questo significa che, una volta effettuata l’autenticazione, il cambio di possesso dell’imbarcazione deve essere registrato in un’Agenzia delle Entrate e trascritto sul Rid (Registro Italiano Diporto) tramite gli sportelli Sted (Sportello Telematico del Diportista).

Tariffe

Le tariffe stabilite dall’Agenzia delle Entrate per la sola registrazione del titolo di proprietà per le unità da diporto variano a seconda della lunghezza della barca e sono le seguenti

Per i natanti

Fino a 6 metri di lunghezza: 71,00 €

Oltre 6 metri di lunghezza: 142,00 €

Per le imbarcazioni

Fino a 8 metri di lunghezza: 404,00 €

Fino a 12 metri di lunghezza: 607,00 €

Fino a 18 metri di lunghezza: 809,00 €

Oltre 18 metri di lunghezza: 1011,00 €

Per le navi

Oltre 24 metri di lunghezza: 5055,00 €