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Le imbarcazioni sopra i 10 metri hanno l’obbligo di iscrizione presso il registro della Capitaneria di Porto

Iscrizione delle unità da diporto

Le unità da diporto, secondo i principi enunciati dal codice della nautica, si suddividono in tre categorie: natanti, imbarcazioni e navi da diporto.

Natanti: le unità (sia a vela che a motore) di lunghezza pari o inferiore a 10,00 m.;
Imbarcazioni: le unità (a vela o a motore) di lunghezza compresa tra m. 10,01 e m. 24,00;
Navi: le unità di lunghezza superiore a m. 24,00.


Iscrizione nei Registri

E’ partito il Sistema telematico centrale della nautica da diporto previsto dal DPR 14.12.2018, n. 152, che include l’Archivio telematico centrale delle unità da diporto (ATCN), l’Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON) e, soprattutto, lo Sportello telematico del diportista (STED). Queste sono le tre figure centrali.
A partire dal 1° gennaio 2021, tutte le operazioni riguardanti imbarcazioni e navi da diporto sono effettuate esclusivamente tramite gli STED i quali includono le Capitanerie di Porto, gli Uffici Provinciali della Motorizzazione e le Agenzie che via via si andranno ad accreditare.
La principale novità per l’utenza consiste nella possibilità di utilizzare qualsiasi agenzia (accreditata) così come avviene da decenni nel settore auto, per poter sbrigare le pratiche relative alla propria unità da diporto senza essere vincolata come in passato all’ufficio di rilascio dei documenti.
Altri vantaggi riguardano la certezza della proprietà, ad esempio in contrasto a frodi e furti, grazie all’accessibilità di un sistema unico centralizzato. La trasformazione da registrazione cartacea a registrazione telematica delle unità già immatricolate avverrà gradualmente, ogni qual volta una posizione dovrà essere lavorata.

Fornitura e custodia dei materiali

Il Ministero tramite le Capitanerie di Porto, gli Uffici Circondariali Marittimi e le Motorizzazioni competenti per territorio fornisce agli STED idonea modulistica, necessaria all’espletamento delle attività anche in formato digitale.
Funzionamento degli STED
Lo STED, effettuata la verifica in via telematica della sussistenza di eventuali iscrizioni, trascrizioni o annotazioni, inclusi i fermi amministrativi gravanti sull’unità da diporto e prende in carico le richieste (iscrizione, anche provvisoria, cancellazione, annotazione dell’utilizzazione a fini commerciali, rilascio degli atti relativi alla proprietà e degli altri atti e domande per i quali occorre l’iscrizione e la trascrizione, annotazione della perdita e del rientro in possesso, utilizzazione a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto, rilascio del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione, rilascio della licenza di navigazione, aggiornamento della stessa mediante emissione di appositi tagliandi, nonché rilascio del duplicato della licenza in caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento dell’originale, dichiarazione di armatore, rilascio della licenza di esercizio dell’apparato radiotelefonico, anche provvisoria, rilascio del certificato di sicurezza e del certificato di idoneità al noleggio, rilascio dell’autorizzazione alla navigazione temporanea).
Acquisite le informazioni e le documentazioni il CED attribuisce, in modo automatico, un numero progressivo che individua l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. Verificata la congruenza dei dati ricevuti con quelli presenti nell’ATCN, il CED procede all’aggiornamento dell’archivio, autorizza lo STED alla stampa del documento di navigazione richiesto e assegna l’eventuale numero di iscrizione, generato automaticamente dal sistema informativo, dopo la validazione dell’istanza da parte dell’UCON (ciò significa che non esisteranno più le targhe suddivise per Capitaneria di Porto).

Cancellazione dai registri

L’intestatario dell’unità può richiedere la cancellazione dai registri per i seguenti motivi:
a) per perdita effettiva o presunta (si ha la perdita presunta quando non si hanno più notizie dell’unità da oltre quattro mesi se a motore ovvero otto mesi se a vela);
b) per demolizione;
c) per trasferimento o vendita all’estero;
d) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti.

Cancellazione dei natanti dai registri

Le unità rientranti nella categoria dei natanti (fino a 10 m. – a motore o a vela con m.a.) iscritte nei registri, possono essere cancellate in qualsiasi momento. Verrà rilasciato un estratto RID (estratto del registro) dove si potrà trovare lo storico dell’imbarcazione.